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Il diritto annuale è il tributo dovuto alla Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA. Il versamento è previsto dall'art.18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo 5 febbraio 2010, n. 23.

A chi si rivolge

Tutte le imprese, sia attive che inattive, iscritte o annotate al Registro imprese e i soggetti iscritti al Rea, al 1° gennaio di ogni anno devono pagare il diritto annuale.
Pure chi è iscritto o annotato nel corso dell'anno, anche solo per una frazione di esso, deve pagare il diritto annuale.

Accedere al servizio

Come si fa
Pagamento con Modello F24

Il versamento va effettuato in un'unica soluzione tramite il modello F24 Sezione IMU e altri tributi locali., con possibilità di compensazione con altre imposte.
Se il pagamento prevede la maggiorazione dello 0,40%, questa non andrà arrotondata né in eccesso né in difetto.

L'Agenzia dell'Entrate fornisce istruzioni sulle modalità di pagamento telematico.

Come compilare correttamente il modello F24.

Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale (non la P.IVA se diversa), i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Compilare la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" come segue:

Codice Ente: sigla automobilistica della Camera di Commercio destinataria (nel caso della Camera di Commercio dell’Umbria indicare “PG” o “TR” a seconda di dove è ubicata la sede dell’impresa o della società).

Codice Tributo: 3850

Anno di riferimento: l’anno cui si riferisce il versamento

Per ogni provincia va compilata una sola riga, sommando gli eventuali importi multipli (es. per unità locali nella stessa provincia della sede) destinati a quella provincia.

E’ possibile compensare il diritto annuale con eventuali crediti (imposte, tributi, contributi per cui è previsto l’utilizzo del Mod.F24).

Pagamento contestuale all’iscrizione di impresa, soggetto REA o unita’ locale in corso d’anno

Il pagamento può essere eseguito scegliendo fra le seguenti opzioni:

- addebito contestuale alla pratica - è necessario verificare che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti

- pagamento tramite F24 telematico - l'impresa deve effettuare il versamento dell'importo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. Vanno utilizzate le stesse modalità e gli stessi codici previsti per la scadenza ordinaria.

Costi e vincoli

Costi

Per l'anno 2024 sono stati confermati gli importi degli anni precedenti.

Calcola online l'importo da pagare

La procedura per calcolare l'importo del diritto annuale è disponibile gratuitamente sul sito dirittoannuale.camcom.it > Calcola e paga


Tempi e scadenze

Imprese già iscritte

ll diritto annuale va pagato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, di norma il 30 giugno.

In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il termine viene prorogato al 1° luglio 2024.

Per le imprese che esercitano attività per cui sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, il termine per versare le imposte dovute è prorogato al 31 luglio 2024, con possibilità di eseguire il versamento con la maggiorazione dello 0,40% nei successivi 30 giorni, ovvero entro il 30 agosto 2024.

Per il pagamento del diritto annuale effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza, l’importo va maggiorato dello 0,40% - interesse corrispettivo - In questo caso l’importo dello 0,40% va sommato a quello del diritto e riportato in un unico rigo del modello F24, senza arrotondamento, anche in caso di compensazione con altri tributi.

Nuove iscrizioni

Il pagamento va fatto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione nelle seguenti modalità:

  • addebito contestuale alla pratica - tramite il conto prepagato
  • pagamento tramite F24 telematico - da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della pratica

Casi particolari

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese che, al 31 dicembre dell´anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell´attività)
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale
  • le società e altri enti collettivi in liquidazione che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio dell´anno cui si riferisce il diritto annuale
  • le società di persone per le quali sia stato deliberato lo scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e sia stata presentata domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale
  • le cooperative che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale risultino sciolte per effetto di un provvedimento dell'autorità governativa (come prevede l'articolo 2545 septiesdecies c.c.)

Allegati

Modulistica

Ultimo aggiornamento

22-08-2024 10:08

Diritto annuale 2024, prorogata la scadenza per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità e forfettari

Slittamento al 31 luglio anche per chi aderisce al regime forfetario

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