Ravvedimento operoso
Il ravvedimento consente al contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
La sanzione ridotta da applicare in sede di versamento con ravvedimento del diritto annuale è pari al:
- 3% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento - c.d. ravvedimento breve
- 3,75% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data originaria di scadenza del pagamento - c.d. ravvedimento lungo
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.
Il versamento deve essere eseguito con Modello Unificato F24, compilato nella Sezione IMU e altri tributi locali.
Codici da utilizzare:
Codice Ente: PG o TR (sigla automobilistica della provincia dove è ubicata la sede dell’impresa)
Codice Tributo:
- 3850 per il diritto annuale
- 3851 per gli interessi
- 3852 per la sanzione
L’anno di riferimento da indicare sarà, su tutte le righe, quello di competenza del tributo.
E’ possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale (codice tributo 3850) con eventuali crediti vantati (imposte, tributi e/o contributi per cui è previsto l'utilizzo del mod. F24). Interessi (codice tributo 3851) e sanzioni (codice tributo 3852) non sono invece compensabili.
Attenzione: non è possibile regolarizzare con codice tributo 8911 la presentazione oltre la data di scadenza del pagamento un modello F24 a saldo zero.