Cos'è
Previsto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di modifica della normativa antiriciclaggio, il "Registro dei titolari effettivi” rappresenta un’apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno indicare le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. Con il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 è stato adottato il regolamento, che prevede le modalità di comunicazione, di accesso e di consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva dei soggetti sopra indicati.
Chi è il titolare effettivo
Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Soggetti tenuti alla comunicazione
- Per le società di capitali e cooperative: gli amministratori;
- Per le persone giuridiche private: il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione;
- Per i trust e istituti giuridici affini: il fiduciario.
Come si fa
Le comunicazioni vanno effettuate con una pratica telematica firmata digitalmente dai soggetti obbligati e trasmessa attraverso un modello di Comunicazione Unica d'impresa (piattaforma DIRE).È esclusa la possibilità di presentazione da parte del professionista incaricato.
Invitiamo coloro che dovranno presentare le comunicazioni nel nuovo “registro dei titolari effettivi” di dotarsi per tempo di un dispositivo di firma digitale, indispensabile per questo adempimento.
Per conoscere come predisporre e inviare la pratica, con tutte le informazioni sulla comunicazione del Titolare Effettivo e per richiedere assistenza è attivo il portale dedicato raggiungibile al link titolareeffettivo.registroimprese.it e il supporto per la compilazione raggiungibile a questo link
Costi
Per iscrizione, variazione e conferma dei dati sul titolare effettivo i diritti di segreteria ammontano a 30,00 euro.
Tutti gli importi relativi a certificati e visure dei titolari effettivi sono contenuti nella tabella A allegata al D.M. del 20.4.2023.
Dalla data di pubblicazione dell'ultimo Decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 ottobre 2023 i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione (termine ultimo perentorio 11 dicembre 2023).
Con ordinanza del 7 dicembre 2023 il TAR del Lazio aveva sospeso l'efficacia del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Lo stesso TAR, con una serie di sentenze pubblicate il 9 aprile 2024, ha respinto i ricorsi presentati contro le disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto legislativo 231/2007. Pertanto riprende a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.), che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.
Si è pronunciato infine, lo scorso 17 maggio, anche il Consiglio di Stato, che ha accolto l’istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile scorso.
Le decisioni di merito saranno assunte nel corso dell’udienza fissata per il 19 settembre 2024
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Sanzioni
L'omessa comunicazione di tali informazioni comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c.
Imprese costituite dopo il 10 ottobre 2023
Le imprese - persone giuridiche private, trust e istituti affini - costituite successivamente alla data del 10 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
Modifiche ai dati comunicati al registro delle imprese
Le variazioni dei dati relativi al titolare effettivo che risultano già iscritti nel registro delle imprese devono essere comunicate entro il termine di 30 giorni dalla variazione.