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Il protesto è un atto pubblico redatto in forma scritta da parte di un Pubblico Ufficiale autorizzato (vedi Elenco Ufficiali Levatori autorizzati), con il quale viene rilevata formalmente la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento nel termine prefissato di una cambiale, di una tratta accettata o di un assegno.

Le Camere di Commercio pubblicano nel Registro Informatico dei Protesti (istituito con L. 15.11.1995 n. 480 e disciplinato dal Regolamento di attuazione di cui al D.M. 9 agosto 2000 n. 316) gli elenchi dei protesti levati nell’ambito della circoscrizione provinciale o regionale di competenza e, su richiesta dell’interessato, effettuano la cancellazione dei protesti.

La pubblicazione ha cadenza mensile ed è effettuata entro 10 giorni dal ricevimento da parte della Camera di Commercio dei rispettivi elenchi inviati dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti (Notai, Ufficiali giudiziari). Ogni pubblico ufficiale trasmette alla Camera di Commercio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, i propri elenchi mensili contenenti tutti i protesti effettuati dal giorno 27 di ciascun mese al 26 del mese successivo.

La notizia di ciascun protesto levato, insieme ai dati anagrafici dei soggetti protestati, sono conservati nel Registro Protesti per 5 anni dalla loro pubblicazione oppure fino alla loro eventuale cancellazione effettuata dalla Camera di Commercio a seguito di presentazione della relativa istanza (per intervenuto pagamento, illegittimità o errore, riabilitazione). Allo scadere del quinquennio la cancellazione avverrà, invece, automaticamente per i protesti pubblicati sia di cambiali e tratte che di assegni.

A chi si rivolge

Le notizie sui protesti costituiscono un’informazione utile e preziosa per valutare il grado di affidabilità finanziaria di un soggetto o di un’impresa. Il protesto è reso pubblico proprio per tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato. Questa tutela è stata rafforzata con l’introduzione del Registro Informatico dei Protesti, che assicura la completezza, l’organicità e la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo così il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali.

Accedere al servizio

Come si fa
Consultazione del registro protesti

La Camera di Commercio aggiorna in tempo reale le informazioni sui protesti contenute nel Registro Informatico.

E' possibile consultare il Registro Informatico dei Protesti, per l’intero territorio nazionale, fissando in autonomia un appuntamento attraverso il Portale di prenotazione.
Gli sportelli sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.30.

Al momento della prenotazione è possibile scegliere se recarsi presso la sede di Perugia o la sede di Terni.

La consultazione è possibile anche presso gli sportelli degli uffici distaccati:

  • Ufficio distaccato di Foligno - appuntamento da concordare scrivendo o telefonando ai seguenti contatti: telefono 0742 357555 e-mail foligno@umbria.camcom.it
  • Ufficio distaccato di Città di Castello - appuntamento da concordare scrivendo o telefonando ai seguenti contatti: telefono 075 8510132 e-mail cittadicastello@umbria.camcom.it

L’accesso al Registro è possibile anche con modalità telematica, registrandosi nel sito registroimprese.it nell’area Utente Telemaco e collegandosi al sistema informativo delle Camere di Commercio. L’accesso telematico al Registro protesti consente, a pagamento, di effettuare ricerche anagrafiche e stampare visure protesti direttamente dal proprio PC.

La consultazione avviene mediante l’elaborazione di una “visura” che riporta in dettaglio i dati del protesto, riferiti al/alla nominativo/denominazione del soggetto protestato oppure mediante "certificato" che contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione.

Le visure protesti sono rilasciate immediatamente presso gli sportelli della sede centrale e uffici distaccati.

L’interessato deve indicare semplicemente il nominativo della persona o la denominazione della società su cui effettuare la ricerca, che possono essere residenti o con sede in una qualunque provincia italiana. In banca dati sono presenti esclusivamente i protesti levati negli ultimi cinque anni.

Cancellazione del protesto

Il protesto è cancellato automaticamente dal Registro Informatico dei Protesti decorsi 5 anni dalla sua iscrizione.

Prima dei 5 anni è possibile richiedere la cancellazione del protesto se ricorrono le condizioni previste dalla legge, ossia:

  • per avvenuto pagamento della cambiale o vaglia cambiario entro 12 mesi dalla data di levata del protesto;
  • per avvenuta riabilitazione, con decreto del Tribunale o atto notarile nel caso di cambiali pagate dopo i 12 mesi dalla data di levata del protesto o nel caso di protesti relativi ad assegni, purché sia trascorso un anno senza subire altri protesti;
  • per illegittima o erronea levata del protesto su assegni o titoli cambiari.

Se il debitore ha provveduto al pagamento di una cambiale tratta o di un pagherò cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del relativo protesto può richiedere l’annotazione dell’avvenuto pagamento sul Registro Informatico dei Protesti.

Alla Camera di Commercio dell’Umbria possono essere presentate esclusivamente domande di cancellazione/annotazione per protesti levati nelle province di Perugia e Terni e pubblicati dalla stessa Camera.

Ciascuna domanda può contenere anche più cambiali relative a protesti levati in mesi diversi, ma che comunque sono riferiti ad uno stesso soggetto protestato.

Le domande, debitamente compilate, datate e firmate dal richiedente, con allegata la documentazione richiesta, possono essere presentate:

  1. previo appuntamento presso gli sportelli della sede di Perugia o di Terni, da fissare in autonomia attraverso il Portale di prenotazione;
  2. tramite servizio postale, indirizzate a Camera di Commercio dell’Umbria - Ufficio Protesti - Via Cacciatori delle Alpi 42 - 06121 Perugia;
  3. tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protesti@pg.legalmail.camcom.it in caso di riabilitazione dinanzi al Tribunale assistita dal legale o con atto notarile:
  • dando prova del pagamento dei diritti di segreteria e dell’assolvimento del bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche, il cui importo può essere versato insieme ai diritti di segreteria, tramite il sistema PagoPa;
  • la richiesta di cancellazione può essere firmata digitalmente dal debitore protestato oppure sottoscritta allegando copia di un valido documento di riconoscimento;
  • in caso di riabilitazione assistita dal legale il decreto di riabilitazione dovrà essere allegato in copia informatica estratta dal fascicolo telematico presso il Tribunale competente. Il file contenente la copia del decreto dovrà essere corredato dalla dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dall’avvocato di parte ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14. Il decreto potrà essere allegato anche estraendone una copia cartacea dal fascicolo telematico, con apposta in calce l’attestazione di conformità (firmata digitalmente) da parte dell’avvocato ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modifiche. In questa ultima ipotesi occorre allegare anche copia del documento di identità dell’avvocato;
  • in caso di riabilitazione con atto notarile, tale atto dovrà essere allegato previa sottoscrizione digitale del Notaio
Cosa si ottiene

Con la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati relativi al protesto, ottenuta a seguito del decorso dei 5 anni di pubblicazione o con l’accoglimento di un’istanza di cancellazione, il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto (c.d. diritto all’oblio).

Cosa serve

Cancellazione protesto di cambiale pagata entro 12 mesi

Se la cambiale o vaglia cambiario (non assegno) è stata pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, per un importo pari al valore facciale del titolo, unitamente agli interessi maturati ed alle spese, occorre allegare:

  • marca da bollo da 16 euro;
  • titoli quietanzati ed atti di protesto (in originale);
  • fotocopia di un documento di identità valido del creditore (nel caso di pagamento effettuato direttamente al creditore beneficiario);
  • fotocopia di un documento di identità valido del protestato;
  • pagamento diritti di segreteria pari a euro 8,00 per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione, da effettuarsi:
    - direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta
    - a mezzo sistema PagoPa secondo le modalità indicate nel sito, allegando la ricevuta di versamento

La quietanza, in merito al pagamento dell’importo, degli interessi maturati e delle spese per il protesto, può essere apposta direttamente sul retro della cambiale o dell’atto di protesto, con la scritta “pagato” (od analoga dicitura), l’indicazione della data del pagamento e la firma di chi ha ricevuto il pagamento, vale a dire:

  • del funzionario bancario
  • dello stesso Ufficiale Levatore che ha effettuato il protesto;
  • del creditore o dell’ultimo beneficiario che sia in possesso del titolo protestato.

In alternativa alla quietanza apposta sulla stessa cambiale, è possibile allegare dichiarazione liberatoria rilasciata a parte del creditore del titolo.

La quietanza rilasciata dal creditore deve essere sempre corredata da una fotocopia del documento di identità dello stesso in corso di validità.

Caso particolare:

Se non si è in possesso dell’originale del titolo protestato, è possibile presentare certificazione della banca che attesti la costituzione di un deposito vincolato a favore del portatore del titolo (ai sensi dell’art. 9 del DPR 290/75 e art. 12 della L. 349/73), pari all’importo dell’effetto, delle spese ed interessi maturati, con l’esplicita indicazione dello scopo del pagamento e certificazione di avvenuto protesto rilasciata dall’ufficiale levatore.

Cancellazione protesto di cambiale a seguito di riabilitazione

Se la cambiale o vaglia cambiario è stata pagata dopo 12 mesi dalla data di protesto e il protestato non abbia subito ulteriori protesti nell’ultimo anno, l’interessato può richiedere la cancellazione del protesto previo ottenimento della riabilitazione con decreto rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale o mediante atto notarile. Il rilascio del decreto o atto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Informatico, in quanto solo la presentazione della domanda di cancellazione alla Camera di Commercio consente di eliminare definitivamente il proprio nominativo, con i dati dei relativi protesti, dal Registro Informatico.

Alla domanda di cancellazione a seguito riabilitazione occorre allegare:

  • marca da bollo da 16 euro;
  • copia conforme all’originale del decreto o dell'atto di riabilitazione, rilasciato ai sensi dell’art. 17 comma 6 bis L. n. 108 7 marzo 1996 e successive modificazioni. Non è necessario allegare la copia conforme all’originale del decreto o dell'atto di riabilitazione se il provvedimento è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d’ufficio dal Tribunale competente o dal Notaio. La conformità del decreto può essere attestata anche da un avvocato, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi articoli e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente gli estremi di legge). La certificazione di conformità dovrà essere apposta in calce alla copia cartacea del decreto di riabilitazione estratta dal fascicolo, corredata dalla firma dell’avvocato, che dovrà allegare anche fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • fotocopia di un documento di identità valido del protestato;
  • pagamento diritti di segreteria pari a euro 8,00 per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione, da effettuarsi:
    - direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta
    - a mezzo sistema PagoPa secondo le modalità indicate nel sito, allegando la ricevuta di versamento
Cancellazione protesto di assegno a seguito di riabilitazione

La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.

Il debitore che ha provveduto al pagamento dell’assegno – comprese spese ed interessi legali – potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto decorso un anno dalla data di levata dello stesso e in assenza di nuovi protesti, previo ottenimento della riabilitazione con decreto rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale o con atto notarile.

Per le modalità di presentazione della domanda di cancellazione alla Camera di Commercio si rinvia alla Cancellazione di protesto di cambiali a seguito di riabilitazione.

Cancellazione protesto di cambiale o assegno illegittimo od erroneo

Il soggetto che ritiene di avere subito un protesto in modo erroneo o illegittimo, nonché l’ufficiale levatore o l’istituto di credito che abbiano proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto, possono presentare domanda di cancellazione alla Camera di Commercio. Oltre ad esporre i motivi per i quali si ritiene che il protesto sia stato levato per errore o in modo illegittimo, è necessario dimostrare quanto viene affermato, fornendo la prova inequivocabile della levata erronea o illegittima del protesto. Al riguardo, si fa presente che l’accertamento svolto dalla Camera di Commercio è di tipo essenzialmente documentale, in quanto di natura amministrativa, pertanto la stessa ha competenza limitatamente alle ipotesi di erroneità ed illegittimità formale della levata del protesto e non può entrare nel merito di questioni che sono all’origine del protesto (es. truffe, controversie contrattuali), il cui accertamento richiede poteri istruttori di competenza dell’autorità giudiziaria, alla quale l’interessato potrà eventualmente ricorrere richiedendo un provvedimento d’urgenza (sospensione della pubblicazione del protesto) ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Nel caso di domanda di cancellazione per protesto illegittimo od erroneo, occorre allegare:

  • marca da bollo da 16 euro;
  • fotocopia del titolo con atto di protesto
  • ogni documentazione ritenuta idonea a comprovare l’illegittimità o l’erroneità della levata del protesto;
  • fotocopia di un documento di identità valido del protestato;
  • pagamento diritti di segreteria pari a euro 8,00 per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione, da effettuarsi:
    - direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta
    - a mezzo sistema PagoPa secondo le modalità indicate nel sito, allegando la ricevuta di versamento
Annotazione avvenuto pagamento cambiale

Se il debitore ha provveduto al pagamento di una cambiale tratta o di un pagherò cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del relativo protesto e qualora non esistano i presupposti di legge per ottenere la riabilitazione (ovvero in presenza di altri titoli protestati e non ancora pagati), può richiedere l’annotazione di avvenuto pagamento, che non comporta in alcun modo la cancellazione del protesto. L’annotazione si concretizza esclusivamente in una informazione aggiuntiva inserita nel Registro Informatico dei Protesti.

Per le modalità di presentazione e la documentazione da allegare si rinvia alla Cancellazione protesto di cambiale pagata entro 12 mesi.


Costi e vincoli

Costi

Per il rilascio presso gli sportelli di una visura protesti sono dovuti diritti di segreteria pari a 2,00 euro, mentre il costo di un certificato protesti è di 5,00 euro per diritti di segreteria + 16,00 euro di marca da bollo. I diritti di segreteria possono essere pagati in contanti direttamente allo sportello, mentre la marca da bollo va assolta tramite sistema PagoPa.

Per tutte le tipologie di cancellazione sopra specificate, e per le istanze di annotazione, occorre apporre alla domanda una marca da bollo da euro 16,00, ed è dovuto alla Camera di Commercio un diritto di segreteria di euro 8,00 per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione o l’avvenuto pagamento, da pagarsi in contanti allo sportello o mediante Avviso PagoPA emesso dall’ufficio dietro apposita richiesta.

Pagamento elettronico tramite Avviso PagoPa

L'ufficio camerale che eroga il servizio invia all'indirizzo e-mail dell'utente, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, l’avviso di pagamento PagoPA". Con l'avviso di Pagamento PagoPA l'utente può effettuare il pagamento presso tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5, ATM abilitati, tramite home banking con il circuito CBILL, da smartphone utilizzando la App Satispay o la App IO e on line con IConto. L'elenco degli operatori (PSP) e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA si possono trovare nel sito Internet www.pagopa.gov.it.


Tempi e scadenze

Il Responsabile Dirigente dell’Ufficio Protesti dispone la cancellazione con proprio provvedimento entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

L’ufficio entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso provvedimento esegue la cancellazione definitiva del protesto dal Registro Informatico.

Se gli accertamenti danno esito negativo, il Dirigente preposto rigetta l'istanza. Contro il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo di residenza/sede legale del soggetto protestato.

Allegati

Modulistica

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Legge 12.12 2002 n. 273 "Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza" (art. 45);
  • Legge 18.8.2000 n. 235 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari";
  • DM 9.8.2000 n. 316 "Regolamento recante le modalità di attuazione del Registro informatico dei protesti, a norma dell’art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480";
  • Legge 7.3.1996 n. 108 "Disposizioni in materia di usura" (artt. 17 e 18);
  • Legge 15.11.1995 n. 480 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18.9.1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio" (art.3-bis);
  • Legge 12.6.1973 n. 349 "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari"
  • Legge 12.2.1955 n. 77 "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari".


Ultimo aggiornamento

11-11-2024 13:11

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