Cancellazione protesto di cambiale pagata entro 12 mesi
Se la cambiale o vaglia cambiario (non assegno) è stata pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, per un importo pari al valore facciale del titolo, unitamente agli interessi maturati ed alle spese, occorre allegare:
- marca da bollo da 16 euro;
- titoli quietanzati ed atti di protesto (in originale);
- fotocopia di un documento di identità valido del creditore (nel caso di pagamento effettuato direttamente al creditore beneficiario);
- fotocopia di un documento di identità valido del protestato;
- pagamento diritti di segreteria pari a euro 8,00 per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione, da effettuarsi:
- direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta
- a mezzo sistema PagoPa secondo le modalità indicate nel sito, allegando la ricevuta di versamento
La quietanza, in merito al pagamento dell’importo, degli interessi maturati e delle spese per il protesto, può essere apposta direttamente sul retro della cambiale o dell’atto di protesto, con la scritta “pagato” (od analoga dicitura), l’indicazione della data del pagamento e la firma di chi ha ricevuto il pagamento, vale a dire:
- del funzionario bancario
- dello stesso Ufficiale Levatore che ha effettuato il protesto;
- del creditore o dell’ultimo beneficiario che sia in possesso del titolo protestato.
In alternativa alla quietanza apposta sulla stessa cambiale, è possibile allegare dichiarazione liberatoria rilasciata a parte del creditore del titolo.
La quietanza rilasciata dal creditore deve essere sempre corredata da una fotocopia del documento di identità dello stesso in corso di validità.
Caso particolare:
Se non si è in possesso dell’originale del titolo protestato, è possibile presentare certificazione della banca che attesti la costituzione di un deposito vincolato a favore del portatore del titolo (ai sensi dell’art. 9 del DPR 290/75 e art. 12 della L. 349/73), pari all’importo dell’effetto, delle spese ed interessi maturati, con l’esplicita indicazione dello scopo del pagamento e certificazione di avvenuto protesto rilasciata dall’ufficiale levatore.
Cancellazione protesto di cambiale a seguito di riabilitazione
Se la cambiale o vaglia cambiario è stata pagata dopo 12 mesi dalla data di protesto e il protestato non abbia subito ulteriori protesti nell’ultimo anno, l’interessato può richiedere la cancellazione del protesto previo ottenimento della riabilitazione con decreto rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale o mediante atto notarile. Il rilascio del decreto o atto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Informatico, in quanto solo la presentazione della domanda di cancellazione alla Camera di Commercio consente di eliminare definitivamente il proprio nominativo, con i dati dei relativi protesti, dal Registro Informatico.
Alla domanda di cancellazione a seguito riabilitazione occorre allegare:
- marca da bollo da 16 euro;
- copia conforme all’originale del decreto o dell'atto di riabilitazione, rilasciato ai sensi dell’art. 17 comma 6 bis L. n. 108 7 marzo 1996 e successive modificazioni. Non è necessario allegare la copia conforme all’originale del decreto o dell'atto di riabilitazione se il provvedimento è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d’ufficio dal Tribunale competente o dal Notaio. La conformità del decreto può essere attestata anche da un avvocato, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi articoli e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente gli estremi di legge). La certificazione di conformità dovrà essere apposta in calce alla copia cartacea del decreto di riabilitazione estratta dal fascicolo, corredata dalla firma dell’avvocato, che dovrà allegare anche fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia di un documento di identità valido del protestato;
- pagamento diritti di segreteria pari a euro 8,00 per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione, da effettuarsi:
- direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta
- a mezzo sistema PagoPa secondo le modalità indicate nel sito, allegando la ricevuta di versamento
Cancellazione protesto di assegno a seguito di riabilitazione
La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.
Il debitore che ha provveduto al pagamento dell’assegno – comprese spese ed interessi legali – potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto decorso un anno dalla data di levata dello stesso e in assenza di nuovi protesti, previo ottenimento della riabilitazione con decreto rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale o con atto notarile.
Per le modalità di presentazione della domanda di cancellazione alla Camera di Commercio si rinvia alla Cancellazione di protesto di cambiali a seguito di riabilitazione.
Cancellazione protesto di cambiale o assegno illegittimo od erroneo
Il soggetto che ritiene di avere subito un protesto in modo erroneo o illegittimo, nonché l’ufficiale levatore o l’istituto di credito che abbiano proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto, possono presentare domanda di cancellazione alla Camera di Commercio. Oltre ad esporre i motivi per i quali si ritiene che il protesto sia stato levato per errore o in modo illegittimo, è necessario dimostrare quanto viene affermato, fornendo la prova inequivocabile della levata erronea o illegittima del protesto. Al riguardo, si fa presente che l’accertamento svolto dalla Camera di Commercio è di tipo essenzialmente documentale, in quanto di natura amministrativa, pertanto la stessa ha competenza limitatamente alle ipotesi di erroneità ed illegittimità formale della levata del protesto e non può entrare nel merito di questioni che sono all’origine del protesto (es. truffe, controversie contrattuali), il cui accertamento richiede poteri istruttori di competenza dell’autorità giudiziaria, alla quale l’interessato potrà eventualmente ricorrere richiedendo un provvedimento d’urgenza (sospensione della pubblicazione del protesto) ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
Nel caso di domanda di cancellazione per protesto illegittimo od erroneo, occorre allegare:
- marca da bollo da 16 euro;
- fotocopia del titolo con atto di protesto
- ogni documentazione ritenuta idonea a comprovare l’illegittimità o l’erroneità della levata del protesto;
- fotocopia di un documento di identità valido del protestato;
- pagamento diritti di segreteria pari a euro 8,00 per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione, da effettuarsi:
- direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta
- a mezzo sistema PagoPa secondo le modalità indicate nel sito, allegando la ricevuta di versamento
Annotazione avvenuto pagamento cambiale
Se il debitore ha provveduto al pagamento di una cambiale tratta o di un pagherò cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del relativo protesto e qualora non esistano i presupposti di legge per ottenere la riabilitazione (ovvero in presenza di altri titoli protestati e non ancora pagati), può richiedere l’annotazione di avvenuto pagamento, che non comporta in alcun modo la cancellazione del protesto. L’annotazione si concretizza esclusivamente in una informazione aggiuntiva inserita nel Registro Informatico dei Protesti.
Per le modalità di presentazione e la documentazione da allegare si rinvia alla Cancellazione protesto di cambiale pagata entro 12 mesi.