Salta al contenuto

L’Albo delle Imprese Artigiane è istituito presso la Camera di Commercio competente territorialmente.
La Camera di Commercio, oltre alla tenuta e all’aggiornamento dell’Albo, svolge le seguenti funzioni: 

  • rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell’Albo
  • riconoscimento dei requisiti di mestiere artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288
  • attività di accertamento e controllo sulla sussistenza della qualifica artigiana in capo alle imprese iscritte all’Albo
  • accertamento degli illeciti amministrativi a seguito violazione del disposto normativo (omessa o ritardata presentazione di comunicazione di iscrizione – modifica  – cessazione) e della notifica dei relativi verbali sanzionatori

L’iscrizione all’Albo è costitutiva dell’impresa artigiana, è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane, comporta l’inserimento automatico negli elenchi previdenziali (Inps) per il titolare, i soci partecipanti al lavoro ed eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana.

A chi si rivolge

E’ imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare un’attività di produzione e trasformazione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, assumendone la responsabilità, gli oneri e i rischi e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L’scrizione nell’Albo è obbligatoria per le imprese artigiane e per le società, anche cooperative, con esclusione delle Spa, delle Srl pluripersonali e delle Società in accomandita per azioni.
Non è artigiana l’impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività agricola, di di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Di seguito le forme giuridiche iscrivibili:

  • Impresa individuale
  • Società in nome collettivo: la maggioranza dei soci – ovvero uno nel caso di due soci – deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo
  • Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari devono svolgere lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero dei soci accomandanti. I soci accomandatari non devono essere soci unici in società a responsabilità limitata o soci di altra società in accomandita semplice
  • Società a responsabilità limitata con unico socio: l’unico socio svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e deve essere amministratore; inoltre non deve essere socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio di una s.a.s.
  • Società a responsabilità limitata pluripersonale: le Srl pluripersonali hanno la facoltà - non l'obbligo - di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane. E’ iscrivibile quando la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e quella degli organi deliberanti. La maggioranza deve essere detenuta dai soci partecipanti sia nell’assemblea (quorum costitutivo) che nell’organo amministrativo
  • Società cooperativa: e' società artigiana la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e in cui il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Questo dato va dichiarato nel modello prospetto soci cooperative da allegare alla pratica telematica d’iscrizione e scaricabile dalla Piattaforma Supporto Specialistico Registro Imprese, Modulistica Artigianato

Accedere al servizio

Come si fa

Le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione all'albo delle imprese artigiane devono essere presentate esclusivamente in via telematica, sia per le imprese individuali che per le società, con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa. La pratica va compilata utilizzando l'applicazione DIRE, e deve contenere il modello secondario AA, da allegarsi al modello base (I1 – I2 – S5 - UL – intercalare P, a seconda della situazione).

La pratica e gli allegati vanno sottoscritti utilizzando i dispositivi di firma digitale attualmente esistenti da:

  • titolare/legale rappresentante
  • procuratore speciale, utilizzando il modello di procura debitamente sottoscritto dal delegante

Per tutte le informazioni sulla corretta compilazione delle pratiche consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
La modulistica è anch'essa disponibile sul sito SARI alla pagina dedicata

Cosa si ottiene

La Camera di Commercio accerta e controlla la presenza dei requisiti di impresa artigiana dichiarati in sede di comunicazione di avvio, di modifica o di cessazione dell’attività di impresa.

Se l’accertamento dà esito negativo la Camera di Commercio intima all’interessato di conformare entro 30 giorni la propria attività alla normativa regionale vigente e, qualora l’interessato non provveda, provvede alla cancellazione dall’Albo oppure, nel caso di accertato possesso dei requisiti artigiani, procede all’iscrizione d’ufficio dell’impresa che ha omesso la comunicazione di iscrizione.

Procedure collegate all'esito

Contro i provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio in tema di iscrizione, modifica, cancellazione dall’Albo, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l’Artigianato, da presentarsi entro 60 giorni.

Cosa serve

Per la verifica puntuale dei requisiti necessari per richiedere o mantenere l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane si rimanda agli artt. 7, 8 e 9 L.R. Umbria 4/2013.

Costi e vincoli

Costi
Vincoli
Incompatibilità

L’imprenditore artigiano e tutti coloro che sono iscritti previdenzialmente quali artigiani non possono essere titolari di altra impresa artigiana o soci lavoranti o collaboratori familiari in altra impresa artigiana, e non possono essere lavoratori subordinati a tempo pieno o a part-time superiore al 50% del rispettivo contratto di lavoro.

Limiti dimensionali

L'attività artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

  • impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • autotrasportatori: 8 dipendenti
  • imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti

Tempi e scadenze

Le denunce di iscrizione devono essere presentate il giorno stesso dell'inizio dell'attività artigiana.

Le domande di modifica e cancellazione all'Albo Imprese Artigiane devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di decorrenza dall'evento da iscrivere.

Casi particolari

Nell’esercizio di particolari attività (ad esempio quelle regolamentate ma anche quelle di estetista, parrucchiere etc.) che richiedano una peculiare preparazione ed implichino responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, l’imprenditore può essere considerato artigiano solo se in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle norme statali che regolano tali attività.

  • La nomina di un responsabile tecnico esterno, diverso dal titolare è possibile per una impresa artigiana purché si riferisca a un’attività di carattere secondario rispetto all’attività artigiana. Il responsabile tecnico deve immedesimarsi con l’impresa artigiana (dipendente, institore ecc...)
  • Le attività accessorie commerciali sono ammesse solo se strumentali ed accessorie all’esercizio di impresa
  • Più imprese artigiane possono esercitare l’attività presso la stessa sede (co-working), purché mantengano l’autonomia aziendale e gestionale
Ricorso

Avverso i provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio in tema di iscrizione, modifica, cancellazione dall’Albo, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l’Artigianato entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento stesso.

Allegati

Ultimo aggiornamento

11-12-2024 12:12

Questa pagina ti è stata utile?