Comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese
Un obbligo per tutte le imprese previsto dall’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)
Per completare il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (già PEC).
Tutte le comunicazioni del domicilio digitale al Registro delle Imprese sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Le imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva non devono presentare nessuna comunicazione.
Sia per le imprese individuali che per le società è necessario che l’indirizzo PEC di cui si chiede l'iscrizione sia nella esclusiva titolarità e sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa: non è dunque possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese o avere una domiciliazione presso soggetti terzi (Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2013, Prot. 005368, Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3670/C del 23 giugno 2014, Direttiva del Ministero dello Sviluppi Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015).
Le imprese per le quali il domicilio digitale è già iscritto ma risulta revocato o inattivo, sono tenute a comunicarne uno valido e attivo, per evitare sia la cancellazione dal Registro, che sarà disposta con provvedimento del Conservatore - come previsto dall’art. 37 del D.L.76/2020, convertito con modificazione nella L. 120/2020 - sia l’applicazione delle sanzioni amministrative.
La mancata comunicazione al Registro Imprese comporterà la conseguente assegnazione d’ufficio all’impresa di un domicilio digitale (che sarà reso disponibile in sola ricezione tramite il Cassetto Digitale dell'imprenditore) , e contestualmente l'irrogazione di una sanzione amministrativa (notificata al titolare/legali rappresentanti presso il domicilio digitale assegnato d’ufficio), nella misura prevista che va da 206 euro a 2.064 euro per le società (commi 6, 6-bis, 6-ter dell’art.16 del D.L.185/2008), e da 30 euro a 1.548 euro per le imprese individuali (commi 1 e 2 dell’art.5 del D.L.179/2012).
Ricordiamo a tutte le imprese l’importanza di attivare il Cassetto Digitale dell’Imprenditore, un servizio erogato a tutte le imprese dalle Camere di Commercio, attivabile tramite Spid o CNS, dal quale consultare tutte le informazioni e i documenti ufficiali dell’impresa.
La Camera di commercio dell'Umbria ha avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio delle PEC irregolari iscritte nel Registro Imprese.