Cos'è
Il brevetto è il documento con cui un’autorità riconosce all’inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio nazionale e per un determinato periodo di tempo, l’invenzione o il modello o disegno da lui realizzati.
Il brevetto nazionale copre solamente il territorio italiano. Per ottenere un brevetto all’estero occorre depositare la domanda presso un singolo Stato estero oppure presentare domanda di brevetto europeo (per la UE) o di brevetto internazionale.
Il CPI italiano (codice di proprietà industriale) disciplina tre diversi titoli di proprietà industriale che rientrano nella generale categoria del brevetto:
- invenzione industriale: soluzione nuova e originale ad un problema tecnico non ancora risolto, idonea a un’applicazione industriale - una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico, un prodotto, un risultato industriale, un metodo relativo ad un processo di lavoro - e che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, per l'applicazione in campo industriale
- modello di utilità: conferisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili ed oggetti d’uso in genere
- modello ornamentale (o disegno industriale): la tutela riguarda l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle linee e contorni, della forma, dai colori, dalla struttura superficiale e/o dai materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Requisiti delle invenzioni e dei modelli di utilità per poter essere brevettabili:
- Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica e se non è stata ancora divulgata. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso pubblico, prima della data del deposito del brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- Attività inventiva: la soluzione del problema tecnico nell’invenzione deve essere originale, risultato di uno sforzo inventivo non banale, non risultando in modo evidente dallo stato della tecnica per l’esperto medio del settore. Per i modelli di utilità l’attività inventiva è costituita dalla particolare efficacia o comodità di applicazione, mentre per i modelli ornamentali dalla originalità della forma o dell’ornamento;
- Applicazione industriale: l’invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale;
- Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.
Non sono considerate invenzioni:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- la presentazione di informazioni;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.
Requisiti del modello ornamentale:
- non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume
- novità: si ha quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, nel caso si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il modello ornamentale è ancora nuovo qualora sia stato divulgato entro l’anno precedente alla domanda. I disegni o modelli si considerano identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti
- carattere individuale: è inteso come l'impressione che l'utilizzatore informato ha dalla visone del modello che si vuole registrare ed questa è differente dall'impressione generata da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda.