Cos'è
Il marchio di identificazione è assegnato all’impresa, pertanto nel caso di trasferimento di proprietà della stessa, o del ramo d’azienda che produce oggetti in metallo prezioso – per atto tra vivi o a causa di morte - l’impresa subentrante può richiedere di mantenere il marchio di identificazione assegnato all’impresa cedente.
Alle imprese che, a seguito di trasferimento di proprietà dell’impresa o del ramo di azienda, intendono subentrare e mantenere il marchio di identificazione assegnato all’impresa cedente.
Come si fa
L’impresa subentrante se interessata, presenta – entro il termine di 30 giorni dal trasferimento di proprietà - apposita richiesta alla Camera di Commercio all’indirizzo cciaa@pec.umbria.camcom.it
Costi
Gli importi da versare tramite sistema PagoPA sono i seguenti:
- € 16,00 per imposta di bollo (assolta virtualmente);
- € 31,00 per diritti di segreteria;
- € 65,00 per diritti di saggio e marchio per le imprese artigiane di fabbricazione, imprese commerciali con annesso laboratorio di fabbricazione, imprese che vendono semilavorati, importatori;
- € 258,00 per diritti di saggio e marchio per le imprese industriali con meno di 100 dipendenti;
- € 516,00 per diritti di saggio e marchio per le imprese industriali con più di 100 dipendenti.
Tassa di concessione governativa pari a € 168,00 versata sul c/c n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Per le imprese commerciali con annesso laboratorio di fabbricazione è previsto il pagamento di diritti di segreteria per l’accertamento dell’idoneità del laboratorio.
Vincoli
Il trasferimento della proprietà dell’impresa per atto tra vivi o a causa di morte comporta anche il trasferimento del marchio a favore del subentrante a condizione che:
- l’impresa oggetto della cessione svolga attività di produzione di oggetti in metallo prezioso;
- il subentrante continui l’esercizio della medesima attività per la quale sia in possesso della relativa licenza di Pubblica Sicurezza, ove prescritto.
Per il trasferimento del marchio di identificazione e relativa iscrizione nel registro degli Assegnatari le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- per i soggetti obbligati, insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011 (Codice antimafia);
- possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Questura (non è richiesta per le imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane).