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Anche i contributi camerali erogati per fronteggiare la crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria saranno erogati senza applicazione della ritenuta d’acconto del 4% .
La procedura viene applicata sulla base delle disposizioni del Decreto Ristori, che ha recepito il principio generale di detassazione di ogni e qualsiasi sostegno riconosciuto in forza dell’emergenza sanitaria,
L'art.10 bis del decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 137 stabilisce infatti che "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.