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Comunichiamo a tutti gli interessati che, con il Decreto Sostegni bis convertito in legge, il termine per il versamento del diritto annuale è stato ulteriormente spostato al 15 settembre.
I soggetti che ne potranno beneficiare sono gli stessi di quelli previsti dal precedente DPCM dello scorso 28 giugno (che prevedeva lo slittamento dei termini dal 30 giugno al 20 luglio) ossia:
- tutte le partite IVA a cui si applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)
- i soggetti che adottano il regime forfettario
- chi partecipa a società e imprese che attribuiscono ai soci il reddito imponibile, con le regole della cosiddetta trasparenza.
Non sarà invece possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi la scadenza con la maggiorazione dello 0,4%.
Dopo il 15 settembre, quindi, per sanare la propria posizione bisognerà procedere all’applicazione del ravvedimento operoso.
Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari.
Si ricorda pertanto che, per questi ultimi e per tutti gli altri contribuenti non soggetti agli ISA, i termini del versamento diritto annuale rimangono quelli ordinari.