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In un mercato immobiliare in crescita è ancor più importante mettere al riparo i compratori da eventuali perdite economiche in caso di crisi dell’impresa costruttrice o in caso di gravi danni e difetti della costruzione.
Il bilancio del 2022 è stato decisamente positivo per il mercato immobiliare nazionale. Nei primi nove mesi dell’anno si sono contate, infatti, ben 576.118 abitazioni compravendute. Numeri in crescita del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. A rivelarlo sono stati i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate: le previsioni sono ancora più rosee per la fine dell’anno che dovrebbe concludersi - secondo gli esperti del Gruppo Studi Tecnocasa - con un totale di compravendite intorno alle 770mila.
Questa estate, poi, l’Istat ha pubblicato un dato relativo al primo trimestre 2022 che indica come nel periodo il numero dei nuovi fabbricati residenziali avesse sfiorato i 16mila, con un superficie utile abitabile di quasi un milione e mezzo di metri quadrati. Si tratta di una crescita del 4% rispetto al trimestre precedente e superiore all’8% rispetto allo stesso periodo del 2021.
Di fronte a queste cifre appare sempre più importante tutelare gli interessi degli acquirenti e proprio a questo tema è dedicato l’approfondimento video curato da Luca Tonzani, agente immobiliare e componente della Borsa Immobiliare dell’Umbria
Il legislatore – ricorda Tonzani - col Decreto legislativo 122/2005 e successive modifiche ed integrazioni ha avuto premura di tutelare gli acquirenti (persone fisiche) che acquistano immobili in corso di costruzione da eventuali perdite economiche in caso di crisi dell’impresa costruttrice o in caso di gravi danni e difetti della costruzione.
Vediamo quali sono le principali tutele.
Anzitutto al contratto preliminare e ad ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto, il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente, pena la nullità del contratto che può far valere solo l’acquirente, una fidejussione che garantisca, in caso di crisi dell’impresa, il rimborso di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà.
Inoltre, all’atto di trasferimento della proprietà il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente, a pena di nullità del contratto che può far valere solo l’acquirente, una polizza assicurativa di durata decennale dalla data di ultimazione dei lavori, che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, per gravi difetti costruttivi.
Infine, il contratto preliminare ed ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. In buona sostanza – sintetizza Tonzani - bisogna andare dal notaio, il quale saprà sicuramente dare piena attuazione alla normativa di tutela. Se si disattende questo obbligo c’è la nullità assoluta del contratto.
L’acquirente - sottolinea infine Luca Tonzani - non può rinunciare in alcun modo alle tutele previste dal decreto 122/2005 e ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.
Link al video focus di Luca Tonzani: https://youtu.be/1n6mmZVbsqk