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Il numero meccanografico per operatori con l'estero, normalmente detto numero meccanografico, è un codice alfanumerico a otto caratteri attribuito alle imprese che svolgono abitualmente un'attività commerciale di scambio merci o servizi con l'estero. Il codice meccanografico non è obbligatorio, ma potrebbe essere necessario per poter svolgere alcune operazioni commerciali con l'estero o per richiedere l'abilitazione al servizio "Stampa in azienda" dei certificati di origine.
Il numero o codice meccanografico non costituisce un'abilitazione o autorizzazione ad operare con l'estero, ma attesta semplicemente che l'operatore opera abitualmente con l'estero.

Le aziende in possesso del codice meccanografico vengono inserite nella banca dati ItalianCom (Italian Companies Around the World) che permette ad ogni operatore di aggiornare ogni anno i dati della propria impresa operante con l'estero (come espressamente stabilito nella Circolare Ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004).

ItalianCom è un archivio nazionale che consente sia di conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia di farsi conoscere da potenziali partner, fornitori o clienti che potranno contare su informazioni complete e aggiornate sulle imprese del territorio.

A chi si rivolge

Il codice meccanografico può essere attribuito solo alle imprese che hanno già denunciato l'inizio attività al Registro delle Imprese della Camera di commercio, in regola con il pagamento del diritto annuale e che dimostrino di aver effettuato almeno una operazione con l'estero nell'anno in corso o nell'anno precedente (essere abituali operatori con l'estero).
A ogni richiesta di nuova attribuzione del codice occorrerà allegare la fotocopia di una fattura di importazione o di esportazione.
Può essere richiesto alla Camera di Commercio dove ha sede l’impresa o, in alternativa, a quella in cui è stabilita una unità locale dell’impresa.
L’impresa ha a disposizione un solo numero meccanografico.

Accedere al servizio

Come si fa

Il rilascio o la convalida annuale possono essere effettuate solo in modalità telematica, attraverso la registrazione come utente Telemaco dal sito del Registro Imprese www.registroimprese.it nella sezione "Invio pratiche".
Il codice viene assegnato entro 5 giorni lavorativi dall'ufficio preposto della Camera di commercio competente .

Cosa serve

Sarà necessario redigere la pratica telematica e allegare la documentazione comprovante la qualifica di esportatore abituale quali:

  • fatture
  • visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza stabile all’estero;
  • protocolli di intesa
  • contratti di franchising
  • statuti etc. che attestino una partecipazione o un accordo con società estere.

Le dichiarazioni poste sul modulo ed i successivi aggiornamenti hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni medesime.

Costi e vincoli

Costi

Le richieste di rilascio o di convalida annuale hanno un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria da pagare tramite Telemaco.

Convalida annuale

Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese titolari del codice dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale.

Le aziende che non effettueranno la convalida non compariranno nelle consultazioni della banca dati ItalianCom.

Allegati

Ulteriori informazioni

Qualifica di esportatore abituale con l’estero

Si considera abitualmente operante con l’estero l’impresa ovvero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, comprovati da corrispondente documentazione:

  • esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa DPR 633/72, DL 746/83 convertito con la L. 17/84 e DL 331/93, convertito con la 427/93)
  • effettuazione diretta e/o indiretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana, p.e. trading company) di almeno una transazione commerciale nel corso dell’anno, in entrata e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
  • permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale;
  • partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
  • realizzazione di partnership con società estere;
  • costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all’estero;
  • apporto di capitale in società estere (fattispecie non inclusa negli IDE);
  • investimenti diretti all’estero (IDE);
  • adozione del franchising in Paesi esteri;
  • stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all’estero;
  • costituzione di società all’estero;
  • partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero. (lettera e)

La documentazione che l’operatore deve presentare per attestare la propria qualifica di esportatore abituale con l’estero, ai fini del rilascio del numero meccanografico è la seguente: fatture,  visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza stabile all’estero; protocolli di intesa, contratti di franchising, statuti etc. che attestino una partecipazione o un accordo con società estere. Le dichiarazioni poste sul modulo ed i successivi aggiornamenti hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni medesime.


Normativa di riferimento
  • Circolare ministeriale del 20 luglio 1957
  • Successive modificazioni fino alla più recente n. 3255/C del 20 settembre 1991
  • Circolare ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004
  • Note esplicative di Unioncamere

Ultimo aggiornamento

11-12-2024 12:12

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