Cancellazione d'ufficio di società di capitali
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, Decreto Legge n. 76/2020
Con Determinazione del Conservatore n.8 del 13 giugno 2022, pubblicata nell'albo camerale, è stato disposto l'accertamento per le società di capitali individuate nell'elenco allegato, dell'esistenza della causa di scioglimento senza liquidazione prevista dal 2° comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, consistente nel mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi, in concorrenza con almeno una delle seguenti ulteriori circostanze:
- il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire
- l'omesso deposito della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci.
Gli amministratori delle società interessate possono presentare, entro sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
Decorso tale termine, il Conservatore del Registro delle Imprese provvederà alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.
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