Cancellazione d'ufficio di imprese individuali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 247/2004
La cancellazione delle imprese individuali non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese è attivata dalla Camera di Commercio, nei casi previsti dalla legge.
Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:
- Decesso del titolare;
- Irreperibilità dell’imprenditore;
- Mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- Perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.
La presenza di una di queste cause può essere oppure rilevata dall’ufficio stesso oppure provenire da soggetti pubblici o privati.
Il procedimento non è attivabile su istanza di parte.
Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese ( art. 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120). Contro il provvedimento gli interessati possono ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese.
La Camera di Commercio dell’Umbria procede dunque periodicamente a cancellare d’ufficio le imprese individuali che si trovino nelle condizioni sopra descritte.