Per completare il processo di digitalizzazione nei rapporti tra Pubbliche Amministrazini, imprese e professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 - Decreto Semplificazioni - prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (già PEC).

Sia per le imprese individuali che per le società è necessario che l’indirizzo PEC di cui si chiede l'iscrizione sia nella esclusiva titolarità e sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa: non è dunque possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese o avere una domiciliazione presso soggetti terzi. (Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2013, Prot. 005368, Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3670/C del 23 giugno 2014, Direttiva del Ministero dello Sviluppi Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015).

Le imprese per le quali il domicilio digitale è già iscritto ma risulta revocato o inattivo sono tenute a comunicarne uno valido e attivo, per evitare sia la cancellazione dal Registro, che sarà disposta con provvedimento del Conservatore , sia l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Tutte le comunicazioni del domicilio digitale al Registro delle Imprese sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria

Assegnazione d’ufficio

Alle imprese inadempienti verrà attribuito d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale, così formato:
CODICEFISCALEIMPRESA@impresa.italia.it

L'indirizzo sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC. Tutti potranno notificare atti all'impresa (ad esempio Agenzia delle Entrate e altre PPAA, atti giudiziari...) e sarà accessibile dal rappresentante dell'impresa mediante SPID o CNS, attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore attraverso la piattaforma impresa.italia.it .

Il domicilio digitale assegnato d'ufficio non ha scadenza e non ha limiti di spazio. Sarà pubblicato in visura e nell'INI-PEC.

L'impresa potrà comunque iscrivere un domicilio digitale (PEC) in sostituzione di quello attribuito d'ufficio dalla Camera di commercio. In questo caso, una volta iscritto il nuovo domicilio digitale, quello assegnato d'ufficio non potrà più ricevere messaggi e rimarrà consultabile dal legale rappresentante/titolare per 180 giorni presso il cassetto dell'imprenditore.

L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale comporta la contestuale applicazione di una sanzione amministrativa a carico di ciascun trasgressore, in misura ridotta, che per le società sarà di € 412,00 e per le imprese individuali di € 60,00, oltre alle spese di procedimento.

Il Conservatore ha disposto, con Determinazione n. 17 del 19 dicembre 2022, la cancellazione dei domicili digitali (indirizzi PEC) delle imprese individuali incluse nei seguenti elenchi:
Il Conservatore ha disposto, con Determinazione n. 22 del 26/09/2023, la cancellazione dei domicili digitali (indirizzi PEC) delle società incluse nei seguenti elenchi:





Cancellazione d’ufficio delle PEC irregolari iscritte nel Registro Imprese, avviato il procedimento

Per tutti gli indirizzi non validi oppure revocati

Esplora

Questa pagina ti è stata utile?