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Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico-operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
Previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e disciplinato dal decreto del Ministero dell’Ambiente 59/2023, sarà operativo a partire dal 15 dicembre 2024.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il RENTRI è articolato in:
  • una sezione Anagrafica, che contiene i dati dei soggetti iscritti e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
  • una sezione Tracciabilità, che contiene i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e i dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti saranno assolti tramite i modelli cartacei.

A chi si rivolge

Devono iscriversi al RENTRI :

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti con riferimento ai rifiuti non pericolosi (art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152) quali:
    - i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
    - gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
    - i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.

Accedere al servizio

Come si fa

L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente attraverso l'autenticazione tramite l'identità digitale del soggetto che accede e può essere effettuato:

  • attraverso il proprio dispositivo di identità digitale: SPID persona fisica, SPID ad uso professionale per la persona fisica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • attraverso un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica

Cosa serve

E' necessario un dispositivo di identità digitale.

Costi e vincoli

Costi
Diritti di segreteria

I diritti di segreteria, pari a 10,00 euro, vanno versati per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione. I diritti devono essere corrisposti anche per ogni successiva domanda di variazione dell’iscrizione.

Diritto annuo
In sede di iscrizione:

Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:

  • 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Anni successivi a quello di iscrizione:

Negli anni successivi a quello di iscrizione il contributo va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:

  • 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria vengono versati utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPA, sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, resa disponibile sul sito del RENTRI in sede di compilazione dell'istanza.

La piattaforma PagoPA consente di effettuare il pagamento direttamente sul sito del RENTRI in modalità on line, attraverso i canali messi a disposizione dal sistema (come carta di credito), oppure in tabaccheria, posta, banca o altri esercizi convenzionati presentando l'avviso di pagamento generato dal RENTRI.

Pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle disponibili dal portale RENTRI non sono riconosciuti.

Tempi e scadenze

Sono previste scadenze diverse a seconda dei soggetti che si iscrivono.

Gli operatori professionali di rifiuti e gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 .

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Ulteriori informazioni

Visita il portale rentri.gov.it

Ultimo aggiornamento

09-12-2024 10:12

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