È possibile usufruire della modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (REA) e Albo Artigiani, risparmiando così le spese di notifica.

La procedura

L’utente che deve presentare una denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani oltre i termini di legge può procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura ridotta, usufruendo anche dell’azzeramento delle spese di procedimento e di notifica. Per attivare tale possibilità l’interessato deve indicare nel quadro “Note” della pratica telematica: Si autorizza l’Ufficio del Registro delle Imprese al prelievo della sanzione mediante addebito sul conto Telemaco o a fornire indicazioni per il pagamento semplificato tramite mod. F23. Per qualsiasi comunicazione l’e-mail è: (indicare un indirizzo e-mail per essere contattati dall’ufficio)".

Si possono verificare le seguenti casistiche:

  • Nel caso di sanzione REA o Albo Artigiani, i cui importi vengono incassati dalla Camera di Commercio, verrà prelevato direttamente dal conto prepagato Telemaco l’importo della sanzione, e l’utente Telemaco potrà rigenerare la ricevuta aggiornata dalla lista “pratiche evase” della piattaforma Telemaco
  • Nel caso di sanzioni relative a domande del Registro delle Imprese, i cui importi vengono incassati dall’Erario, l’ufficio procederà ad inviare un’e-mail per indicare l’importo complessivo della sanzione che l’utente dovrà pagare con modello F23.


Copia del mod. F23 quietanzato dovrà pervenire all’ufficio entro dieci giorni lavorativi, da conteggiare dalla data dell’invio della e-mail, tramite posta elettronica all’indirizzo pagamento.semplificato@umbria.camcom.it oppure come allegato alla pratica telematica con codice atto 098-documento ad uso interno.

Qualora questo non avvenisse, l’ufficio dovrà ritenere che la contestazione immediata non abbia avuto esito positivo e, pertanto, dovrà provvedere a notificare il verbale agli interessati ai sensi della L. n.689/81, addebitando l’importo delle spese di procedimento e notifica.

Utilizzando la modalità di pagamento semplificato non verrà inviato nessun verbale di accertamento ai trasgressori e non sarà possibile presentare scritti difensivi.

Termini di deposito

Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 10/20 giorni dalla data dell'atto.

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