Cos'è
Le persone fisiche e le società che intendono iniziare l’attività di spedizioniere devono presentare al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in cui si trova la sede operativa una Segnalazione di Inizio Attività (SCIA).
L'invio va fatto utilizzando la procedura telematica Comunicazione Unica, e deve contenere anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali ed economico-finanziari (richiesti dalla legge 1442/1941 e legge n. 1138/1949).
Con le stesse modalità andranno comunicate le eventuali successive modifiche inerenti l’attività e i soggetti in possesso dei requisiti professionali e morali
E’ spedizioniere colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) e il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione per conto del committente, sulla base di un contratto stipulato con quest’ultimo. In cambio ha diritto ad un corrispettivo.
Come si fa
Per svolgere questa attività le imprese devono presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio in cui si trova la sede operativa una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La segnalazione, inviata attraverso la procedura telematica Comunicazione Unica, deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 6 della legge 1442/1941 per l’esercizio dell’attività.
Tutti i dettagli sui requisiti necessari alla pagina dedicata del Supporto Specialistico Registro Imprese SARI