Cos'è
Le persone fisiche e le società che intendono iniziare l’attività di mediatore marittimo devono presentare al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in cui si trova la sede operativa una Segnalazione di Inizio Attività (SCIA).
Per l'invio va utilizzata la procedura telematica Comunicazione Unica, e vanno allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche inerenti l’attività e i soggetti in possesso dei requisiti professionali e morali.
E’ mediatore marittimo colui che svolge la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
E’ inoltre mediatore marittimo abilitato ad esercitare i pubblici uffici chi ha l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.
Il suddetto mediatore marittimo è iscritto nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi (art. 6 della legge 478/1968) in quanto per tale sezione continua a sussistere il ruolo.
Come si fa
Per svolgere questa attività le imprese devono presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio in cui si trova la sede operativa una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La segnalazione, inviata attraverso la procedura telematica Comunicazione Unica, deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 6 della legge 1442/1941 per l’esercizio dell’attività.
Tutti i dettagli sui requisiti necessari alla pagina dedicata del Supporto Specialistico Registro Imprese SARI