Obbligo di comunicazione del domicilio digitale/PEC degli amministratori di imprese societarie
A garanzia di un canale di comunicazione formale, diretto, tracciabile e sicuro tra la pubblica amministrazione e gli amministratori delle imprese
EsploraUn obbligo per le imprese e gli amministratori di società
Tutte le imprese e gli amministratori di società hanno l'oblbigo di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (PEC).
Sia per le imprese individuali che per le società è necessario che l’indirizzo PEC di cui si chiede l'iscrizione sia nella esclusiva titolarità e sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa: non è dunque possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese o avere una domiciliazione presso soggetti terzi (Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2013, Prot. 005368, Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3670/C del 23 giugno 2014, Direttiva del Ministero dello Sviluppi Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015).
Le imprese per le quali il domicilio digitale è già iscritto ma risulta revocato o inattivo, sono tenute a comunicarne uno valido e attivo, per evitare sia la cancellazione dal Registro, che sarà disposta con provvedimento del Conservatore, sia l’applicazione delle sanzioni amministrative.
La mancata comunicazione al Registro Imprese comporterà l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale (che sarà reso disponibile in sola ricezione tramite il Cassetto Digitale dell'imprenditore), e contestualmente l'irrogazione di una sanzione amministrativa (notificata al titolare/legali rappresentanti presso il domicilio digitale assegnato d’ufficio), nella misura prevista che va da 206 euro a 2.064 euro per le società (commi 6, 6-bis, 6-ter dell’art.16 del D.L.185/2008), e da 30 euro a 1.548 euro per le imprese individuali (commi 1 e 2 dell’art.5 del D.L.179/2012).
Tutte le comunicazioni del domicilio digitale al Registro delle Imprese sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Anche gli amministratori di imprese costituite in forma societaria devono comunicare il loro domicilio digitale al Registro Imprese.
Sono quindi obbligati tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente competono il potere di gestione degli affari sociali, con le funzioni connesse di dirigenza ed organizzazione, dunque amministratori e liquidatori.
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandata semplice, società di capitali (srl, spa, sapa, società consortili, società cooperative), società tra professionisti, società tra avvocati.
Non sono soggetti all'obbligo della comunicazione consorzi, reti di imprese, società di mutuo soccorso.
Gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale:
Sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento di iscrizione nuova nomina o conferma/rinnovo amministratore/liquidatore.
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.
Nel caso in cui la domanda non venga integrata con l'indicazione nel modello di domanda dell'indirizzo PEC degli amministratori si provvederà al rifiuto.
Per tutte le informazioni registro.imprese@umbria.camcom.it
Riferimenti normativi:
Art.37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) - L.120/2020.
Art. 1, comma 860, Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025, che ha modificato l’art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
A garanzia di un canale di comunicazione formale, diretto, tracciabile e sicuro tra la pubblica amministrazione e gli amministratori delle imprese
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