Salta al contenuto

Il brevetto è il documento con cui un’autorità riconosce all’inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio nazionale e per un determinato periodo di tempo, l’invenzione o il modello o disegno da lui realizzati.
Il brevetto nazionale copre solamente il territorio italiano. Per ottenere un brevetto all’estero occorre depositare la domanda presso un singolo Stato estero oppure presentare domanda di brevetto europeo (per la UE) o di brevetto internazionale.

Il CPI italiano (codice di proprietà industriale) disciplina tre diversi titoli di proprietà industriale che rientrano nella generale categoria del brevetto:

  • invenzione industriale: soluzione nuova e originale ad un problema tecnico non ancora risolto, idonea a un’applicazione industriale - una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico, un prodotto, un risultato industriale, un metodo relativo ad un processo di lavoro - e che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, per l'applicazione in campo industriale
  • modello di utilità: conferisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili ed oggetti d’uso in genere
  • modello ornamentale (o disegno industriale): la tutela riguarda l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle linee e contorni, della forma, dai colori, dalla struttura superficiale e/o dai materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Requisiti delle invenzioni e dei modelli di utilità per poter essere brevettabili:
  • Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica e se non è stata ancora divulgata. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso pubblico, prima della data del deposito del brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
  • Attività inventiva: la soluzione del problema tecnico nell’invenzione deve essere originale, risultato di uno sforzo inventivo non banale, non risultando in modo evidente dallo stato della tecnica per l’esperto medio del settore. Per i modelli di utilità l’attività inventiva è costituita dalla particolare efficacia o comodità di applicazione, mentre per i modelli ornamentali dalla originalità della forma o dell’ornamento;
  • Applicazione industriale: l’invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale;
  • Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Non sono considerate invenzioni:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
  • la presentazione di informazioni;
  • le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.
Requisiti del modello ornamentale:
  • non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume
  • novità: si ha quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, nel caso si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il modello ornamentale è ancora nuovo qualora sia stato divulgato entro l’anno precedente alla domanda. I disegni o modelli si considerano identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti
  • carattere individuale: è inteso come l'impressione che l'utilizzatore informato ha dalla visone del modello che si vuole registrare ed questa è differente dall'impressione generata da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda.

A chi si rivolge

A qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che voglia ottenere dallo Stato il monopolio su un trovato tecnico o modello può depositare una domanda di brevetto. Il titolare del brevetto può non coincidere con l’inventore, che è il soggetto cui spetta la paternità come autore dell’idea tecnica o del modello.

Accedere al servizio

Come si fa
Modalità della domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

Il modulo di domanda è scaricabile dal link www.uibm.mise.gov.it in 3 varianti:

  • INV-RI per il privato che deposita personalmente (richiedente)
  • INV-RA per chi si fa assistere da un avvocato (modulo per rappresentante)
  • per i mandatari iscritti all'Ordine

Il modulo per modello di utilità (con la sigla MU) è articolato come sopra ed è scaricabile dal sito del MISE-UIBM

Alla domanda vanno allegati i seguenti 4 documenti brevettuali:

  • Riassunto (1 copia): specifica sinteticamente l'invenzione; non deve contenere disegni e deve essere allegato come documento autonomo, cioè su foglio a parte rispetto a descrizione e rivendicazioni
  • Descrizione tecnica del trovato (1 copia): deve essere sufficientemente chiara e completa perché un esperto del settore possa attuare l'invenzione. Il testo della descrizione può contenere formule chimiche, matematiche o grafiche, ma non disegni. E' facoltativo allegare una copia della traduzione in lingua inglese della descrizione (circolare n. 570 del 30.6.2008)
  • Rivendicazioni (1 copia): definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per cui si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione;
  • Traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni (1 copia): è obbligatoria per il brevetto d’invenzione e la mancanza (in assenza di riserva) comporta il pagamento di una sovrattassa di Euro 200,00. Non è obbligatoria per il modello di utilità.
  • Tavole dei disegni illustrative del trovato (1 copia): ogni tavola deve essere firmata in originale dal richiedente e numerata progressivamente
  • Eventuale lettera d'incarico, o procura se la domanda è presentata da un terzo incaricato, avvocato o iscritto in apposito albo. Sulla lettera d'incarico va applicata una marca da bollo da Euro 16,00
  • Modulo firmato del "Consenso al trattamento dei dati personali" reperibile alla pagina dell'Uibm dedicata

La documentazione presentata deve essere firmata in originale su tutte le pagine, a esclusione delle rivendicazioni in inglese, che non vanno firmate. La traduzione in inglese non è obbligatoria per la domanda di brevetto per modello di utilità.

Al modulo di domanda vanno allegati:

  • eventuale delega per il deposito su carta semplice, solo se chi deposita è persona diversa dal richiedente
  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 solamente nel caso in cui venga chiesta la copia conforme della domanda di presentazione.
Cosa si ottiene

Effetti della domanda e procedura

Al termine della compilazione on line da parte dell’operatore (conversione del modulo cartaceo in domanda telematica) l’Ufficio Marchi e brevetti, dopo aver richiesto con mail ad UIBM il numero di protocollo della domanda, rilascia al richiedente:

  • una ricevuta di presentazione o copia della domanda firmata e protocollata;
  • il modello F24 precompilato per il pagamento delle tasse di concessione. (che non va riconsegnato all’ufficio né spedito all’UIBM);
  • ricevuta di cassa dei diritti di segreteria.

La domanda convertita in pratica telematica, con i documenti scansionati allegati, viene esaminata da UIBM che valuta la completezza e chiarezza tecnica dei documenti e svolge un primo esame della brevettabilità. Se questo esame viene superato la domanda viene inviata all’ufficio europeo EPO che esamina i documenti, svolge una ricerca brevettuale nelle banche dati e redige un parere di brevettabilità entro 9 mesi circa dalla domanda. Il parere viene inoltrato da UIBM al richiedente per eventuali controdeduzioni. Se le controdeduzioni sono accolte da EPO il brevetto va in concessione.

Il modello di utilità non viene inviato all’esame dell’EPO, ma deve comunque avere tutti i requisiti sopra descritti.

Importante:

La tutela del brevetto (di invenzione, modello di utilità o modello ornamentale) decorre dalla data del deposito, salvo esito negativo dell’esame dell’UIBM e dell’EPO.

Tale data coincide con il giorno in cui il richiedente effettua il pagamento del modello F24 rilasciato dall’Ufficio. Si consiglia pertanto di pagare il mod. F24 nel giorno stesso della presentazione della domanda di registrazione in modo da non ritardare la decorrenza effettiva della tutela.

Deposito del modello ornamentale

La domanda deve essere depositata presso l’Ufficio Marchi e Brevetti e redatta su apposito modulo reperibile (scegliendo il tipo che si vuole presentare) nel sito del MISE .

Il deposito ha una validità di 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, con la possibilità di proroga per uno o più quinquenni, fino ad un massimo di 25 anni.

Per quanto riguarda i disegni o modelli si fa presente che con una stessa domanda può essere richiesta la registrazione da 2 a 100 modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classifica internazionale.

Con D.Lgs. 2.2.2001, n. 95, è stata prevista una novità: è cioè possibile proteggere il disegno o modello anche con il diritto d’autore (presso la Siae) a condizione che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico.

Cosa serve

Requisiti delle invenzioni e dei modelli di utilità per poter essere brevettabili:

Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica e se non è stata ancora divulgata. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso pubblico, prima della data del deposito del brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;

Attività inventiva: la soluzione del problema tecnico nell’invenzione deve essere originale, ovvero deve essere il risultato di uno sforzo inventivo non banale, non risultando in modo evidente dallo stato della tecnica per l’esperto medio del settore. Per i modelli di utilità l’attività inventiva è costituita dalla particolare efficacia o comodità di applicazione, mentre per i modelli ornamentali dalla originalità della forma o dell’ornamento.

Applicazione industriale: l’invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale;

Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Non sono considerate invenzioni:

le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;

i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;

la presentazione di informazioni;

le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.

Requisiti del modello ornamentale

Non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume
novità: si ha quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, nel caso si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il modello ornamentale è ancora nuovo qualora sia stato divulgato entro l’ anno precedente alla domanda. I disegni o modelli si considerano identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti

carattere individuale: è inteso come l'impressione che l'utilizzatore informato ha dalla visone del modello che si vuole registrare ed questa è differente dall'impressione generata da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda.



Costi e vincoli

Costi
Costi della domanda di brevetto d’invenzione (modalità cartacea)
Tassa di deposito

da versare alla domanda; copre solo i primi quattro anni e ammonta a:

  • Euro 120,00 (se descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine)
  • Euro 160,00 (tra le 11 e le 20 pagine)
  • Euro 400,00 (tra le 21 e le 50 pagine)
  • Euro 600,00 (se superano le 50 pagine)
  • Euro 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima
  • Euro 200,00 per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)

Le tasse di deposito vanno pagate con il modello F24 precompilato consegnato dall’ufficio.

Diritti di segreteria
  • euro € 40,00 oppure € 43,00 ove si richieda la copia autentica

I brevetti sono esentati dalla marca da bollo, che va acquistata solamente nel caso in cui si richieda la copia conforme.

La mora per il ritardato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza) è pari a euro 100,00, ed è prevista anche per i modelli di utilità e i disegni e modelli ornamentali.

Tasse da pagare per il mantenimento in vita del brevetto d’ invenzione:

Per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno - dalla quinta annualità fino alla ventesima -occorre versare ogni anno una tassa di diverso importo. Anche la tassa annuale di mantenimento in vita va pagata obbligatoriamente con il modello F24 precompilato da richiedere all’ufficio prima della scadenza.

Per consultare la tabella delle tasse annuali di mantenimento in vita del brevetto vai al sito del MISE - UIBM

Rinnovo del modello di utilità

Il modello di utilità si rinnova pagando una sola volta, al quinto anno, la tassa di mantenimento che è pari a 500,00 euro. Va sempre utilizzato il modello F24 da richiedere all’ufficio.

Tassa di deposito e rinnovo del modello ornamentale

Per il primo quinquennio:

  • Euro 100 per Modelli e Disegni singoli
  • Euro 200 per Modelli e Disegni multipli

Consulta le tasse di mantenimento in vita dei modelli ornamentali nel sito UIBM
Spese di mora per il pagamento entro i 6 mesi successivi alla scadenza Euro 100,00.

I pagamenti vanno effettuati tramite versamento con modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, da richiedere all’ufficio camerale.

Tempi e scadenze

Il monopolio, cioè l’esclusiva ottenuta tramite un documento brevettuale, decorre dalla data di presentazione della domanda (a condizione che sia pagata la tassa di deposito) e ha un limite massimo di durata oltre il quale il brevetto diventa patrimonio della collettività, utilizzabile da chiunque senza necessità di chiedere il permesso al titolare.

Tale durata è di:

  • 20 anni, per le invenzioni
  • 5 anni (prorogabile fino a 25 anni) per i disegni o modelli
  • 10 anni, per i modelli di utilità

Per garantire questa durata massima del brevetto vanno pagati i diritti di mantenimento in vita del brevetto, senza i quali il brevetto decade, perde la sua efficacia, e chiunque potrà utilizzarlo. Un brevetto non mantenuto in vita per omesso pagamento della relativa tassa può essere realizzato da chiunque, ma non può più essere registrato come nuovo, avendo la domanda originaria esaurito la novità del trovato.

Casi particolari

Esenzioni

Non pagano le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo :

  • ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (artt. 10 e 11 del dlgs n. 460/1997, iscritte nell'anagrafe delle Onlus, presso il Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate);
  • Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali, iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione;
  • Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI

Ultimo aggiornamento

14-05-2024 13:05

Questa pagina ti è stata utile?